La scure della Ragioneria di Stato si abbatte sugli stipendi del personale della scuola: illegittimo azzerare gli stipendi in sede di conguaglio fiscale
Pervengono allarmanti comunicazioni dai territori di lavoratori della scuola i quali, nel mese di febbraio, in sede di conguaglio fiscale, hanno percepito € 1,00 di stipendio. Orbene. Si sa che, nel mese di febbraio, si procede col conguaglio fiscale. In sintesi, la differenza tra ciò che si è percepito nell’anno precedente e le relative ritenute effettuate, per cui si procede con il credito (eventuale!) o con il debito (quasi sempre presente).
Oggi, si assiste al paradosso per cui chi ha lavorato di più ( attività aggiuntive con accesso al fondo di istituto, per effetto del passaggio da un livello della tassazione all’altro), si trovi a percepire di meno.
Siamo tuttavia in una situazione di illegittimità normativa e contrattuale, quella che garantisce al lavoratore, lo stipendio, per assicurare a sé e alla propria famiglia di vivere dignitosamente. Per questo motivo lo stipendio non può essere soggetto a decurtazioni che eccedano il 20%. Siamo in presenza di un abuso bello e buono su cui occorre intervenire.